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6MEMES TRENDS Sharing Knowledge Trasparenza e Partecipazione nella PA

Impara la semplificazione e mettila da parte. Per le Pubbliche Amministrazioni e non solo.

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Semplicità? Niente di meno facile…

 

“Scusami se ti ho scritto una lettera lunga.
Non ho avuto il tempo per scriverla più corta.”

Blaise Pascal

[dropcap3]C[/dropcap3]he la semplicità sia un traguardo particolarmente complesso da raggiungere, è un dato di fatto facilmente visibile in tutti gli aspetti della nostra vita.
Più cerchiamo di semplificarcela, infatti – magari con l’ausilio di artefatti vari e nuove tecnologie – più la complichiamo nostro malgrado, trovandoci a doverne poi gestire gli aspetti manutentivi.
Questa stessa considerazione, se applicata al tema della tanto vituperata burocrazia, ci potrebbe forse portare a valutazioni più mitigate e clementi di quelle che, puntualmente, ciascuno di noi fa ogni volta che si incontra-scontra con i suoi cosiddetti “lacci e lacciuoli”.
[bctt tweet=”La complessità di molte delle procedure di semplificazione è difficile da sintetizzare.” username=”MapsGroup”]
La complessità insita in molte delle procedure di “semplificazione” in cui ci imbattiamo quotidianamente, infatti, è difficile da sintetizzare, necessitando a sua volta di cambiamenti di status, innovazioni e aggiornamenti vari.
Accade così che gli strumenti o le pratiche che ci dovrebbero consentire di attraversare indenni (o quasi) gli iter normativi e burocratici, che dobbiamo nostro malgrado adempiere, si aggrovigliano invece nel tempo, anziché sbrogliarsi. È il caso del processo (interminabile) di digitalizzazione che stiamo attraversando.
Ma, al di là dell’attualità, cercando esempi virtuosi cui fare riferimento, sembra che ci sia poco da fare, perché – incredibile ma vero – questo non è un problema solo attuale e contingente, ma si perde nella memoria dai tempi dell’uomo cosiddetto “moderno”, e prima ancora.
 

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Burocrazia: da dove viene, dove conduce.

L’origine della parola, “burocrazia”, ci riporta essa stessa alla fusione di lingue e culture differenti: l’origine francese del termine, bureaucratie, formato (sul modello di aristocrazia) con l’astratto cratie – dal greco antico krátos “forza, potere”), preceduto da bureau (“ufficio pubblico”) risale al XVIII secolo.
Continuando a essere clementi, possiamo osservare come la burocrazia, seppure ostica, sia finalizzata a rendere accessibili, attraverso iter e procedure, beni o risorse (materiali o immateriali che siano) che in altri contesti politici e sociali sono, nella migliore delle ipotesi, affidate al singolo che è in grado di attingervi (pensiamo all’istruzione) e nella peggiore sono del tutto indisponibili, come ancora oggi accade nelle teocrazie e nelle dittature (pensiamo alla libertà stessa).
[bctt tweet=”La burocrazia, seppure ostica, è finalizzata a rendere accessibili beni o risorse  in altri contesti inattingibili.” username=”MapsGroup”]
La burocrazia, quindi, con tutti i suoi limiti, è la concretizzazione di un potere amministrativo che cerca di rendere standard e disponibili (in teoria) procedure di accesso ai beni e alle risorse. Il tutto (ancora in teoria) secondo regole pubbliche e trasparenti.
Regolamenta dunque iter e percorsi che, in una società stratificata, sarebbero impossibili da gestire tramite semplici passaggi di consegne o interazioni anche di gruppo. Attinge dunque fin dal suo esordio a materie “complesse”, e tenta di normarne e favorirne (sempre in teoria) l’accesso.
Dicevamo che non sono solo “matasse” dei giorni nostri, queste, da sbrogliare. Uscendo dalla nostra lente contingente di osservazione, ad esempio, ricordiamo che uno degli istituti burocratici più antichi e utili – e che si è evoluto di recente – è ad esempio la posta.

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Va dove ti porta il postino.

Come sarebbe stato mai possibile, per un singolo, far avere un messaggio al di là dell’oceano a chiunque?
E come sarebbe stato possibile organizzare una tale “filiera” – deputata alla distribuzione delle comunicazioni e delle informazioni, anche vitali – tanto estesa geograficamente e duratura nel tempo – senza un’idonea organizzazione di tipo burocratico?
La burocrazia, seppure tanto bistrattata, può anche fare la fortuna di una nazione – pensiamo ai modelli di welfare del nord Europa – così come può sprofondarla in un labirinto kafkiano senza sbocchi –e qui i modelli da citare sarebbero fin troppi…

Per fare un esempio che non sia dei giorni nostri, ad esempio, citiamo un epoca non sospetta, ovvero i primi decenni del secondo Ottocento, in cui fu l’impero asburgico a soccombere sotto il peso di un apparato burocratico sovradimensionato rispetto alle possibilità economiche e organizzative dell’epoca.
Oggi il “pallino” – per così dire – è nel campo di gioco del famigerato passaggio dall’analogico al digitale. Che, in questo momento, fatica a decollare.
[bctt tweet=”Anche in epoche non sospette le organizzazioni dello stato hanno arrancato sotto il peso dell’apparato burocratico,” username=”MapsGroup”]

E tuttavia noi –
né apocalittici né integrati, ma inguaribilmente ottimisti – consigliamo innanzitutto la lettura un articolo che riporta una serie di casi in cui il bene comune è ben organizzato, condiviso e applicato… Si va dalla “differenziata a fastidio zero” all’Intelligenza Artificiale che risponde ai quesiti dei cittadini nei Social Network della Pubblica Amministrazione.

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Infine una notizia di cui andiamo fieri!

La nostra autrice Paola Chiesa, vice-sindaco di Baldissero, è la coordinatrice del MaB’s Ambassador, che è stato tra i vincitori del premio “Piemonte Innovazione” indetto da ANCI Piemonte e Forum PA. Si tratta di un progetto che è il primo esempio in Italia di Riserva di Biosfera in ambito urbano di cui il Comune, insieme ad altri 84, fa parte dal mese di marzo 2016.
Il progetto ha coinvolto gli studenti residenti che frequentano il Liceo Monti e l’Istituto Tecnico Vittone di Chieri, e ha potuto contare sulla collaborazione attiva dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese, dell’Associazione italiana Giovani per l’UNESCO – Dipartimento Piemonte, del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, dell’Associazione culturale Albacherium.
Il tutto così, come piace a noi: quotidianamente e… semplicemente!
 
PA

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Comunicazione extra specie Sharing Knowledge

Il "turismo lento"… il Piemonte meta d'ispirazione di un nuovo trend turistico.

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Chi  va piano…

[dropcap3]I[/dropcap3]l 2016 è stato l’anno dei Cammini, il 2017 l’anno dei Borghi, il 2018 è l’anno del Cibo. Il 2019 sarà invece l’anno nazionale del “turismo lento”.
Si tratta di una tipologia di turismo che valorizza il territorio stimolandone la conoscenza e incentivando l’immersione del turista in una dimensione che gli consenta di vivere il viaggio e il soggiorno osservando, ascoltando, gustando l’ambiente che lo circonda, nei particolari.
Una forma di turismo spiccatamente individuale, e comunque per persone che non desiderano tanto evadere da se stesse, quanto piuttosto ritrovarsi.
Un dettaglio importante, che ci ricorda il legame tra il fattore tempo, la conoscenza, la cultura. Italo Calvino diceva che:

“di una città non apprezzi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda.”

Di fronte alla “trasformazione del cliente”, l’approccio tradizionale dei mercati non è più sufficiente: un solo turista straniero su dieci viene in Italia con un viaggio organizzato e sempre più i “clienti” sono non solo gli organizzatori della propria vacanza ma anche i “certificatori” che fungono da guida per altri (offline e online) e parte attiva nella creazione di prodotti turistici.
I target diventano più estesi e trasversali a culture e classi sociali, mentre cresce una maggiore sensibilità e attenzione per sostenibilità ed esperienza del territorio. Tra l’altro, si stima che entro il 2025 le transazioni legate alla sharing economy nei cinque principali settori – finanza collaborativa, alloggi tra privati, trasporti tra privati, servizi domestici a richiesta e servizi professionali a richiesta – varranno 570 miliardi di euro ovvero un valore 20 volte superiore a quello attuale che è di 28 miliardi e che rappresenta ancora solo lo 0,035% del complesso dell’economia globale.
[bctt tweet=”Di fronte alla trasformazione del cliente, cambia anche l’approccio dei mercati al turimo.” username=”MapsGroup”]
Rispetto ai trend sottesi in questa trasformazione del turista, caratteristiche quali la velocità di cambiamento, la centralità dell’esperienza e la pervasività delle tecnologie implicano da parte di chi costruisce l’offerta turistica la capacità di fornire risposte flessibili, nell’ambito di una visione che si sostanzi in soluzioni integrate e in servizi di rapida erogazione.
Restringendo il campo di analisi al Piemonte, questa regione dal punto di vista turistico ha avuto una particolare accelerazione in seguito ai giochi olimpici invernali del 2006.
Analizzando i dati dell’Osservatorio Turistico regionale, che annualmente studia l’andamento e l’evoluzione dell’offerta e della domanda del mercato turistico e monitora le attività di promozione, informazione ed accoglienza turistica in Piemonte, possiamo infatti rilevare come i trend delle presenze dei turisti, degli arrivi, degli esercizi ricettivi, dei posti letto, abbia registrato percentuali di crescita particolarmente interessanti, con trend di crescita costanti nell’arco temporale 2008-2017, come si può rilevare dalle tabelle.


I dati statistici dell’osservatorio turistico regionale trovano d’altra parte una corrispondenza anche nel monitoraggio che abbiamo effettuato con il tool Webdistilled, sulle conversazioni avvenute in tutte le province piemontesi tra gennaio ed aprile 2018.
Le attività di comunicazione, diffusione e reshare avvenute attraverso i media (in particolare quelli online) relative alla tematica turismo/cultura, rappresentano infatti – da sole – la metà delle conversazioni avvenute rispetto a quelle totali, come si ricava dal monitoraggio delle conversazioni nelle città piemontesi nel periodo che va dal mese di gennaio a quello di aprile.
 

Monitoraggio conversazioni Città di Torino, periodo gennaio/aprile 2018.

 
Monitoraggio conversazioni nelle città di Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli (VCO) nel mesi gennaio/aprile 2018.

 

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Il Piano Strategico del Turismo 2017-2022

Allargando nuovamente la visuale, di fronte al fenomeno di crescita globale del turismo si è reso necessario individuare uno strumento che consenta di rafforzare la vocazione dell’Italia come Paese dell’arte e della cultura e governare lo sviluppo del settore turistico.
Questo strumento si chiama Piano Strategico del Turismo (PST) ed è stato elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MiBACT. Ha un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), durante il quale, attraverso un metodo aperto e partecipato, declina, a livello nazionale, un nuovo “sistema organizzato” per il miglioramento della competitività turistica dell’Italia: le Amministrazioni competenti, centrali e regionali, e tutti gli operatori del turismo italiano, pubblici e privati, contribuiscono, attraverso una pluralità di strumenti di condivisione, sia di confronto diretto, sia di natura digitale, alla definizione del Piano e alle sue fasi successive.
Quali sono gli obiettivi generali del Piano da qui al 2022:

  • Innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale
  • Accrescere la competitività del sistema turistico
  • Sviluppare un marketing efficace
  • Incentivare una governance partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche.

Il Piano ha in realtà, forte delle statistiche e delle previsioni positive, uno scopo molto ambizioso, che è quello di porre il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese. Individua a tal fine tre direttrici che devono stare alla base delle strategie, degli obiettivi e degli interventi: la sostenibilità, l’innovazione e l’accessibilità/permeabilità dei territori.

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Cosa si intende esattamente?

La sostenibilità del turismo è intesa nelle sue diverse accezioni relative alla specificità dell’ ambiente, del territorio, alla salvaguardia del patrimonio, al contesto socioeconomico, alla diffusione della cultura e al coinvolgimento della cittadinanza.
L’innovazione si estende ad un vasto campo di interventi: dai prodotti ai processi, alle tecnologie, ai modelli organizzativi, alla creazione di nuove competenze.
L’accessibilità/permeabilità fisica e culturale dei luoghi punta a rafforzare la fruizione turistica per tutte le persone senza distinzione delle loro condizioni di età o di salute; l’accessibilità di luoghi e territori attraverso sistemi di mobilità sostenibile; la possibilità per i visitatori di comprendere e interpretare la storia, la complessità e la varietà del patrimonio visitato (permeabilità culturale)
Ma la vera sfida cui sono chiamati gli enti pubblici e gli operatori privati, per tradurre gli ottimi e condivisibili obiettivi, strategie e interventi in risultati efficaci, è quella di favorire l’integrazione della filiera del turismo.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Integrazione delle risorse: in primo luogo, l’attrazione e la competitività turistica dipendono dalla capacità di integrare la fruizione di risorse diverse, associando a esse prodotti distintivi, e di combinare (per la costruzione di questi prodotti) elementi come la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi, l’accessibilità dei luoghi, la regolazione delle imprese e della concorrenza, le competenze, la promozione, le condizioni di lavoro.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Integrazione produttiva: una seconda dimensione dell’integrazione è quella produttiva: il turismo è basato sul funzionamento di un vasto sistema di interdipendenze produttive (che coinvolge settori molto diversi, dall’agricoltura ai settori manifatturieri, dai trasporti ai servizi), attiva filiere diversificate e può produrre effetti in comparti economici anche molto distanti dall’attività turistica in sé, per effetto delle modifiche generate nella qualità generale e nell’attrattività dei territori.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Integrazione dei soggetti decisori: infine, l’integrazione si definisce in relazione agli attori del sistema del turismo, che ha al suo centro le Regioni e il vastissimo e variegato sistema delle imprese. Integrare gli attori significa costruire modelli più efficaci di governance delle politiche per il turismo, attivando strumenti di coordinamento e interrelazione funzionali allo sviluppo del sistema turistico. In questo ambito un’importanza fondamentale riveste la costruzione di una promozione coordinata dei territori, anche attraverso social media strategy condivise.
Per monitorare e valutare l’efficacia delle azioni attuative del Piano, è necessario individuare una serie di indicatori di risultato: ad esempio misure di variazione del benessere, qualità della vita, attrattività e specializzazione delle mete turistiche; numero di iniziative di intermodalità avviate, misure di digitalizzazione dei servizi di promozione turistica.
Anche un’attività di monitoraggio come quella da noi effettuata, si può rivelare uno strumento strategico prezioso per intercettare e analizzare le conversazioni sui social, web e stampa, accendendo l’attenzione del mercato e captando in real-time la diffusione di messaggi fondamentali in termini di reputazione e notorietà.

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Riassumendo…

 
Cultura e turismo sono elementi inscindibili per una lungimirante politica di sviluppo del brand Italia, da proporre come un museo diffuso organizzato in alcuni cluster di punta: natura, aree protette e paesaggi naturali; borghi e patrimonio immateriale; cultura diffusa, poli museali minori e spettacolo; cammini e itinerari religiosi; food e itinerari del gusto; lusso; terme, salute e benessere della persona; sport e grandi eventi; MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) quindi riunioni, esposizioni, fiere.
In questo quadro è auspicabile che la Regione operi sul territorio sempre di più come una cabina di regia, mettendo a sistema informazioni e servizi , facilitando la creazione e la gestione di reti, investendo nella formazione di nuove competenze, agevolando il confronto e la collaborazione tra i diversi soggetti pubblici e privati.
Contestualizzare e identificare in modo approfondito i cluster turistici di cui sopra all’interno della regione, può essere inoltre una modalità concreta per incentivare la partecipazione dei Comuni ai tavoli di lavoro (per esempio agli Stati Generali della Cultura e del Turismo) favorendo una conoscenza diffusa della specificità dei singoli territori, l’emersione e la condivisione di best practice, la diffusione della conoscenza.
Dal basso, producendo cultura.

Paola Chiesa


Sitografia:

Rapporti statistici dei flussi turistici in Piemonte
Piano Strategico di Sviluppo del Turismo
Stati Generali della Cultura In Piemonte
Stati Generali del Turismo per il Piemonte

Langhe

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6MEMES TRENDS In Salute e in Malattia

Il testamento biologico: tutela della persona e responsabilità del professionista. Intervista all'avvocato Fabrizio Torre.

[dropcap3]I[/dropcap3]l 31 gennaio appena trascorso è entrata in vigore la legge n. 219, approvata in via definitiva dal Senato il 14 dicembre 2017, recante: “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”.
La disposizione normativa è stata considerata la prima concreta espressione dell’esigenza di disciplinare la delicatissima materia dei rapporti tra il paziente e il suo medico, al fine soprattutto di esaltare del primo il principio di autodeterminazione, regolamentandone in maniera più minuziosa gli aspetti, e di estenderlo sino al momento in cui il paziente stesso non è più in grado personalmente di esercitarlo.
La legge, infatti, dedica il primo degli otto articoli di cui si compone all’individuazione degli elementi fondamentali del c.d. “consenso informato”, nel quale “si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza,l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”, e che si esprime attraverso il diritto” di ogni persona di:

“conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.”

L’esposizione oggettiva dei richiamati principi si realizza dinamicamente attraverso una “pianificazione condivisa delle cure”, che il Legislatore disciplina all’articolo 5, e che esalta la relazione tra il paziente e il suo medico al fine di addivenire ad una vera e propria pianificazione dell’iter di cura, che dovrà tener conto dell’evoluzione della malattia in caso di malaugurata prognosi infausta, dando concreta realizzazione alle terapie precedentemente concordate.
Tale eventualità introduce quella che potrebbe considerarsi una vera novità, ovvero la facoltà concessa ad ogni persona di redigere proprie “disposizioni anticipate di trattamento”.
Nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 4 della Legge, ognuno può redigere infatti il proprio testamento biologico, ovvero rendere palesi i propri intendimenti qualora, non disponendo più della capacità di autodeterminarsi e quindi di decidere, si rendesse necessario prendere in considerazione l’eventualità di applicare trattamenti sanitari particolari, dar luogo ad accertamenti diagnostici, e/o porre in essere scelte terapeutiche e/o singoli trattamenti sanitari.
Nel proprio testamento – e questa è la novità più dirompente introdotta dalla Legge – la persona disponente indica un proprio fiduciario, ovvero una persona di sua fiducia “che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico con le strutture sanitarie”.
Le novità, le problematiche e le numerose e delicatissime implicazioni che sono conseguite e certamente conseguiranno all’applicazione della legge, sono state evidenziate e discusse in un importante convegno interdisciplinare di livello nazionale, organizzato dall’A.G.IT. Assogiuridica italiana, e celebratosi lo scorso 18 maggio a Salerno sul tema: “Il testamento biologico: Dalla tutela della persona alla responsabilità del professionista”.
In considerazione del particolare interesse che suscita la materia e delle difficili problematiche che si prefigge di disciplinare, abbiamo colto l’occasione di tale evento per discuterne insieme al presidente dell’A.G.IT., l’avvocato Fabrizio Torre, proponendo all’avvocato Maria Bonifacio, già autrice del nostro blog, di intervistarlo e di parlarci non solo del Convegno appena conclusosi e delle novità scientifiche, anche de iure condendo, ma anche dell’attuale “stato dell’arte” della complessa materia.
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Grazie avvocato Fabrizio Torre per aver accettato il nostro invito. Può già fornirci qualche cenno sulle principali novità della legge?

Sono io che ringrazio voi per aver mostrato il Vostro interesse su di un tema così impegnativo, difficile, e denso di numerose implicazioni di ordine pratico.
Proprio a tale proposito, ovvero per sgombrare il campo dal pericolo che chi ci legge possa considerare la nuova disciplina come un insieme di principi noiosi, frutto di elucubrazioni giuridiche fuori dalla realtà, vorrei iniziare questo nostro dialogo facendo riferimento ad un caso pratico.
Nel non lontanissimo 2006 il Tribunale di Roma venne chiamato a decidere su una richiesta avanzata al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza, attraverso il quale il Giudice adito avrebbe dovuto disporre d’imperio l’interruzione dell’alimentazione forzata ad un malato terminale, e mettere così fine alle sue sofferenze.
Ebbene, il Tribunale rifiutò – sottolineo suo malgrado – il provvedimento, sostenendo (a ragione) di non poter emetterlo “in assenza della previsione normativa degli elementi concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione giuridica di ciò che va considerato accanimento terapeutico”.

Il Tribunale romano – riporto il testo del suo provvedimento – poneva infatti in evidenza che:
“solo la determinazione politica e legislativa, facendosi carico d’interpretare l’accresciuta sensibilità sociale e culturale verso le problematiche relative alla cura dei malati terminali, di dare risposte alla solitudine e alla disperazione dei malati di fronte alle richieste disattese, ai disagi degli operatori sanitari e alle istanze di fare chiarezza nel definire concetti e comportamenti”.
Quel particolare “vuoto di disciplina” – così concludeva l’estensore del provvedimento – non poteva essere colmato neppure “sulla base di solidi e condivisi presupposti scientifici che consentano di prevenire abusi e discriminazioni”.
Ebbene, anche la Legge n. 219/2017 non ha certamente risolto tutti i problemi, né ha fornito soluzioni che riescano ad evitare dubbi e perplessità che comunque permangono, ma nessuno potrà negare che se all’epoca del richiamato giudizio fossero state in vigore le nuove norme sul consenso informato che la Legge ha introdotto, quel provvedimento d’urgenza richiesto non sarebbe stato negato.

La Sua affermazione è davvero interessante. Che cosa avrebbe potuto comportare l’applicazione della legge?

Anche nel rispondere a questa domanda, voglio riferirmi ad un altro caso concreto, che rappresenta una delle primissime applicazioni delle novità introdotte dalla legge. Prima, però, occorre fare una premessa di ordine sistematico.
La 219 del 2017 prevede, infatti, al comma terzo del suo primo articolo, il diritto di ogni paziente di autodeterminarsi, ovvero di decidere se e quali provvedimenti adottare per la cura della sua malattia.
Al paziente è addirittura riconosciuto il diritto di non voler ricevere notizie al riguardo, ma di delegare i suoi familiari o “una persona di sua fiducia” affinché si rapportino direttamente con il medico curante e con l’équipe sanitaria per pianificare in maniera condivisa, come dispone l’articolo 8 della legge, le eventuali cure, ed esprimano “il consenso in sua vece”.
Il precedente articolo 4 – ed è questa la novità che più ha fatto notizia sui media – prevede che:
“ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere” possa esprimere proprie “disposizioni anticipate di trattamento” attraverso le quali, “dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”, intenda “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.

Il paziente, in pratica, potrà esprimersi direttamente, chiarendo, ad esempio, di rifiutare cure palliative o accadimenti terapeutici, o desiderarne invece l’applicazione, anche a tutti i costi.
Quel che però la legge sottolinea – e ciò mi dà il destro per far riferimento al caso concreto cui facevo cenno – è che questa disposizione possa essere applicata anche retroattivamente alla sua entrata in vigore ai casi in cui il potenziale disponente sia un minore, un incapace, un interdetto, o un inabilitato.

Tranne che per quest’ultimo caso, il Legislatore, all’articolo 3, ha previsto la nomina di un tutore da parte del giudice, che, facendo le veci del rappresentato ma tenendo comunque conto della sua volontà, esprima il proprio consenso o il rifiuto a cure e/o ad eventuali trattamenti.
In presenza, invece, di un inabilitato, così come di un soggetto che a causa dell’insorgente malattia non disponga della capacità di decidere, il richiamato articolo prevede la nomina di un amministratore di sostegno, cui è comunque demandato il potere di scelta in ordine a materia relativa all’ambito sanitario.
In applicazione di questo specifico articolo della Legge, il Tribunale di Modena, in una recentissima sentenza resa nei primi giorni di maggio, ha nominato amministratore di sostegno il padre ottantenne di una ragazza in coma da tre mesi, alimentata artificialmente ed incapace di manifestare la propria volontà. Il giudice, nel confermare la nomina del richiedente, gli ha imposto di decidere nel migliore interesse della figliola, nonché di impegnarsi a ricostruirne la volontà in tema di cure sanitarie e patrimoniali.
Anche qui possiamo tranquillamente affermare che, se questa legge avesse avuto rapida applicazione, non vi sarebbe stato alcun caso Welby o Englaro.

Ma allora anche il caso Cappato non avrebbe avuto ragion d’essere? Ricordiamo che Marco Cappato è stato incriminato ai sensi dell’art. 580 del codice penale, per istigazione o aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani, noto come D.J. Fabo.

No, il caso che Lei mi prospetta è diverso, e non è direttamente preso in considerazione dalla 219 del 2017.
Lo è, però, indirettamente, in quanto la Legge non muta il consolidato ed assoluto divieto alla pratica dell’eutanasia, ovvero alla morte procurata da altri su richiesta dello stesso interessato.
In ogni caso, la Corte di Assise di Milano, chiamata a giudicare al riguardo, ha sollevato questione di incostituzionalità della richiamata norma, depositando un’ordinanza che, nel riferirsi ad un “diritto a morire” di ogni cittadino del tutto assente nel nostro ordinamento giuridico, ha suscitato non poche polemiche e perplessità.

Tornando alla Legge 219 del 2017, può darci qualche ragguaglio su come si redigono le disposizioni anticipate di trattamento, meglio note come DAT?

Diciamo innanzitutto che altro è il consenso informato, ribadito ed ancor meglio disciplinato dalla legge; altro sono invece le DAT. Potremmo anzi dire che queste ultime sono quasi figlie del primo, nel senso che sarà molto più semplice redigere le DAT se il loro contenuto rappresenti l’espressione delle informazioni dettagliate che il medico è tenuto a fornire sulla malattia, sulla sua prognosi, sulle cure da approntare e sulle conseguenze che potrebbero derivarne.
Informazioni – sarà bene ribadire – che devono necessariamente rappresentare il frutto della “relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”, basata, come ribadisce l’articolo 1 della legge, “sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.”
L’articolo 4 dispone che le DAT, peraltro sempre modificabili, debbano essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero anche attraverso una scrittura privata che il disponente deve consegnare personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza. L’ufficiale che dovesse raccogliere l’atto dovrà poi annotarlo in un apposito registro, ove istituito, o presso le strutture sanitarie, in ordine alle quali si auspica l’adozione di modalità telematiche di gestione della cartella clinica, del fascicolo sanitario elettronico, o di altre modalità informatiche.
Con le DAT, il disponente nomina un proprio “fiduciario”, chiamato a rappresentarlo dinanzi al medico qualora egli non sia più in grado di manifestare la propria volontà sul consenso o sull’eventuale rifiuto alle cure da somministrarsi. Qualora, poi, manchi nelle DAT questa indicazione, sarà il giudice tutelare a nominare un amministratore di sostegno al disponente conformemente alla disciplina all’uopo già prevista dal codice civile, confermando l’efficacia delle disposizioni a suo tempo redatte.
E’ proprio facendo applicazione di tale previsione che il giudice del Tribunale di Modena ha reso il provvedimento cui poco fa mi riferivo.
Inoltre, le DAT vanno esenti dalla corresponsione di qualsiasi tributo e/o imposta, e possono essere rese anche attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse modalità, le DAT possono essere revocate in qualsiasi momento dal disponente o addirittura, qualora per ragioni di urgenza ciò sia impossibile con le forme previste dalla norma, attraverso apposita dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Lei ha accennato a problematiche che nemmeno questa stessa Legge è stata in grado di regolamentare. A cosa si riferisce in particolare?

La ringrazio di questa domanda perché mi consente di evidenziare la rilevante portata dei lavori che hanno interessato il convegno sul testamento biologico organizzato dall’A.G.IT. Assogiuridica italiana, che ho l’onore di presiedere e rappresentare, tenutosi a Salerno il 18 maggio scorso.
Tenendo fede alle linee guide dell’attività associativa, in applicazione delle quali intendiamo approfondire con afflato interdisciplinare lo studio e la ricerca su tematiche giuridiche e sociali di interesse nazionale, abbiamo inteso affrontare le problematiche che scaturiscono dalla lettura dell’articolato normativo coinvolgendo esponenti di grande rilievo del mondo forense, universitario, medico, notarile ed ecclesiastico.
Ognuno, quindi, è stato chiamato a dire la sua sulla Legge, evidenziandone gli aspetti positivi e quelli che possono eventualmente ritenersi negativi, al fine di fornire un fattivo contributo per il suo auspicabile miglioramento.
Si è, così, discusso della Legge esaminandola sotto diversi angoli di visuale, e sottoponendola anche al vaglio dei principi etico-morali maggiormente sentiti nell’attuale contesto sociale.
Ne è derivato un dibattito stimolante ed estremamente costruttivo, nel corso del quale, pur evidenziata l’importanza della normativa, da ritenersi come primo orientamento alle complesse ed assai liquide problematiche oggetto delle sue previsioni, se ne sono evidenziati i limiti e proposti correttivi.
Solo per fare qualche rapido esempio, si è discusso sugli eventuali limiti applicativi del diritto di autodeterminazione del paziente, e fino a che punto esso sia potenzialmente in grado di ledere l’autonomia professionale e decisionale del medico; così come sull’interpretazione – peraltro assai difficoltosa anche per gli addetti ai lavori – che occorre adottare per distinguere tra rimedi di mero “accanimento terapeutico” ed interventi terapeutici potenzialmente utili e razionali; od ancora sui conflitti deontologici tra la volontà del paziente e la sua applicabilità da parte del medico, in caso soprattutto di disposizioni che – così statuisce il comma quinto dell’articolo 4 – “appaiano palesemente incongrue”; nonché sulla condotta che il notaio dovrebbe assumere al riguardo.
Si è anche evidenziata la mancanza di linee-guida della legge, necessarie per rendere uniformi su tutto il territorio nazionale l’applicazione della nuova regolamentazione normativa; sugli eventuali percorsi normativi necessari per la loro enucleazione ed approvazione; nonché sulla auspicabile unità di vedute in ordine alle modalità in ottemperanza delle quali le DAT dovrebbero essere redatte da ciascun disponente.
I lavori, conclusisi con una stimolante tavola rotonda – alla quale sono stati chiamati ad intervenire i rappresentanti degli ordini professionali interessati dalla Legge insieme ad esponenti di spicco del modo universitario ed ecclesiale – hanno favorito un fecondo scambio di idee ed una serie di ulteriori proposte normative, che ci si augura di sviluppare in future occasioni culturali e di realizzare poi concretamente nelle sedi legislative a ciò deputate.

Grazie avvocato Torre per le sue osservazioni, che ci chiariscono meglio la portata di questo nuovo strumento normativo.

Sono io a ringraziare Voi per il Vostro interessamento. Ritengo che una buona comunicazione e idonee attività di divulgazione debbano essere necessaria per la buona applicazione di questa legge così importante e innovativa, così come per l’adeguata conoscenza dei suoi elementi e delle sue modalità applicative.
E’ infatti compito di ciascuno di noi, ed in particolare di tutti gli addetti ai lavori, fare tutto ciò che è in nostro potere per evitare che l’ignoranza non solo sull’effettiva portata dei diritti introdotti dalla Legge, ma anche sui suoi limiti, induca chi è chiamato ad applicarne le regole ad optare per una comoda – quanto asociale – via del disinteresse e dell’immobilismo.

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6MEMES TRENDS Dati e ICT nelle imprese e nella società Information and communications technology

Comunicazione interpersonale nei settori tecnici e specialistici. Di Giulio Destri.

[dropcap3]N[/dropcap3]ei precedenti articoli abbiamo visto i nuovi scenari di servizio resi possibili dalle nuove tecnologie, il ruolo delle persone entro i settori tecnici e specialistici, in primis l’ICT., e analizzato con precisione la figura del Business Analyst, che deve essere dotato di grandissime doti comunicative.
Vediamo ora più nel dettaglio questo focus, ovvero analizziamo il ruolo del professionista tecnico-specialistico nei suoi aspetti di vero e proprio “comunicatore”.
Oggi, infatti, sia nel lavoro che nella vita quotidiana, operiamo in un mondo sempre più complesso e interdipendente. Le aziende e le organizzazioni tendono ad essere divise in compartimenti funzionali (ufficio vendite, ufficio acquisti, controllo qualità…) dotati a loro volta di interfacce di comunicazione attraverso cui interagiscono.
L’iper-specializzazione degli individui, inoltre, tende a rendere la comunicazione più difficoltosa: se un esperto di marketing deve comunicare con un esperto di infrastrutture informatiche, ad esempio, ciascuno dei due si cimenterà (quasi) con un’altra “lingua”.
[bctt tweet=” Il ruolo del professionista tecnico-specialistico si avvicina sempre più a quello di un vero e proprio comunicatore.” username=”MapsGroup”]
E tuttavia, mai come oggi, è necessario comunicare con tutti gli interlocutori coinvolti nei processi aziendali, per fare sì che l’impresa stessa svolga per intero il suo ruolo nel mercato.
Chi si trova a gestire ruoli di analisi e/o coordinamento (come ad esempio vale per i Manager, i Project Manager, i Business Analyst o i Direttori di Cantiere nel contesto di Ingegneria Civile e Industriale), diventa molto spesso l’interfaccia privilegiata di comunicazione fra entità organizzative differenti, a loro volta composte da individui che hanno cononoscenze, storia professionale e linguaggi specialistici diversi, come viene schematizzato nella figura seguente:
 

 
Gli stessi team di lavoro – in molti casi – sono eterogenei in partenza, e riuniscono al proprio interno professionalità diverse. Un gruppo di lavoro sulla sicurezza delle informazioni e/o sulla privacy, per esempio, potrebbe comprendere informatici, avvocati e ingegneri gestionali, oltre che Etical Hacker.
In una prima approssimazione si può pensare che, per realizzare questa comunicazione in modo efficace, sia sufficiente uno dei metodi classici di Business Analysis degli anni ’80 e ’90, che presuppone che basti imparare il lessico dei vari settori e usarlo con precisione nella comunicazione.
In fin dei conti – si ritiene il più delle volte – si tratta di comunicazione lavorativa, e dunque per sua definizione puramente razionale, a basso contenuto emotivo e destinata alla mente logico-razionale dei destinatari. Comunicazione intrinsecamente diversa, quindi, da quella orientata alla vendita e/o al marketing, a maggior ragione in un settore all’apparenza puramente logico come l’ICT…
Ma è veramente così? Non proprio, come vedremo tra poco.
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Le norme stesse lo dicono: bisogna saper comunicare

Nella scheda del profilo del Business Analyst definita dalle norme UNI 11506, UNI 11621-2 e EAN 16348 (normativa dell’Unione Europea che estende a tutta Europa le due precedenti) si individuano come competenze assolutamente necessarie le seguenti, definite a loro volte nell’European E-Competence Framework:
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Allineamento strategie tra Sistemi Informativi e Business.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Sviluppo del Business Plan.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Miglioramento di Processo.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Identificazione dei fabbisogni.
E nella definizione di queste competenze, a sua volta l’E-Competence Framework definisce come basilari, tra le altre competenze e skill, le:
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”] tecniche di comunicazione;
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]tecniche di narrazione (“Story telling”);
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]capacità di proporre i cambiamenti di processo (che richiede enormi capacità comunicative e di convincimento).
Analogamente, nella normativa ISO/IEC 27021, che definisce il ruolo del professionista dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, sono nominate esplicitamente come conoscenze fondamentali:
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Leadership.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Teoria e metodi di comunicazione.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Tecniche di comunicazione.
Quindi, già a livello normativo, viene riconosciuta la necessità di saper comunicare anche per figure in apparenza tecniche o di congiunzione fra il settore tecnico e il business. I migliori manager sanno già che saper comunicare è fondamentale in qualsiasi ambito, anche “tecnico puro”.
Se analizziamo i dettagli delle richieste delle norme sopra elencate troviamo che saper comunicare significa:
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Apparire come leader – e quindi essere ascoltati.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Guidare nel cambiamento – e quindi motivare e convincere.
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]Usare tecniche complesse con contenuto emotivo come lo storytelling.
La comunicazione tecnica, pertanto, non è soltanto una traduzione di contenuti, ma ha anche un forte impatto emotivo. Ecco quindi che, per realizzare una comunicazione tecnica efficace, presupposto fondamentale per il successo di progetti ed aziende, bisogna costruire una metodologia molto più ampia.

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Un modello per la comunicazione tecnico-specialistica efficace

Nei miei anni di esperienza sul campo – esercitata in vari ruoli nei settori sia organizzativi che e tecnologici – ho potuto vedere, sentire e toccare con mano quanto, durante una comunicazione tecnica, sia importante l’aspetto emotivo e la vicinanza al “modello mentale” dell’interlocutore.
Allo stesso modo – studiando Coaching, PNL per la comunicazione, intelligenza emotiva e neuro-marketing – ho potuto apprendere e comprendere le basi culturali, psicologiche e percettive che stanno alla base di tali punti di vista.
[bctt tweet=”La comunicazione tecnica non è solo traduzione di contenuti, ma ha un forte impatto emotivo. ” username=”MapsGroup”]
Infine, dopo avere insegnato questo tipo di comunicazione in molte edizioni di corsi per Business Analyst e Project Manager, mi sono reso conto della necessità di applicare tali metodologie in tanti altri contesti lavorativi, sia professionali che aziendali, ricavandone infine un corso specifico che ho erogato con successo in contesti complessi quali ad esempio gli ordini professionali e gli istituti di ricerca. A riprova ulteriore di come il tema sia assolutamente sensibile.
Per comprenderne i “fondamentali” di tale approccio, partiamo dunque da un presupposto di base, ovvero:

[sf_iconbox image=”ss-write” character=”” color=”standard” type=”standard” title=”” animation=”none” animation_delay=”200″ link=”” target=”_self”]
[/sf_iconbox]Cosa è la comunicazione?

Tradizionalmente, essa si definisce attraverso gli scopi che persegue nonché gli attori che investe (e il loro contesto) e infine la tecnologia che utilizza per dispiegarsi. Il filo “narrante” del processo comunicativo è così riassumibile:
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]lo scopo della comunicazione è trasmettere informazione da un mittente ad un destinatario;
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]ricevere informazione aumenta la conoscenza del destinatario;
[icon image=”ss-fastforward” character=”” size=”small” cont=”no” float=”left” color=”standard”]il destinatario, di solito, attiva una re-azione all’informazione ricevuta.
Il modello base per la comunicazione è mostrato nella figura sottostante:
 
Grafico
A questo punto, è importante soffermarci su alcuni concetti specifici.
Nel caso della comunicazione interpersonale, infatti, la sorgente è la mente del mittente, che contiene le “idee” che a loro volta vengono convertite in parole attraverso la conoscenza del mondo del mittente (ossia il suo “modello mentale”) e le relative associazioni idee-parole (tramite il processo di codifica delle idee in parole).
Nel caso di linguaggio parlato, inoltre, è bene ricordare che, accanto alle parole, tante informazioni vengono trasmesse anche dal modo con cui le pronunciamo (linguaggio paraverbale) e dalle espressioni del viso e del corpo con cui le accompagniamo (linguaggio non verbale).
Occorre anche avere presente che – come dimostrato già negli anni ’60 da Albert Merhabian – in caso di non coerenza fra il contenuto verbale, paraverbale e non verbale di un messaggio, l’ultima e la seconda prevalgono sulla prima. E di questo ci accorgiamo in tutti quei casi in cui, pur essendo il contenuto verbale impeccabile, “qualcosa” ci ha trasmesso non coerenza, creando in noi un senso di sospetto e diffidenza.
[bctt tweet=” in caso di non coerenza fra il contenuto verbale, paraverbale e non verbale di un messaggio, la parte verbale ha la peggio.” username=”MapsGroup”]
Nel caso del linguaggio scritto, infine, la punteggiatura, il corsivo e il grassetto possono corrispondere alla componente paraverbale, mentre l’uso dei font e la formattazione possono ricondurre alla componente non verbale.
In generale, comunque, accade che il messaggio, sotto forma di onde sonore (per le componenti verbali e paraverbali) e di luce (per le componenti non verbali) viaggia nell’aria e giunge ai ricevitori del destinatario (ossia gli organi di senso), che compiono la prima parte della decodifica.
Ma non tutto fila sempre così liscio, anzi: durante il tragitto il messaggio può subire alterazioni (per esempio, in una telefonata con qualità dell’audio pessima) o essere offuscato da una serie di disturbi (si pensi, ad esempio, a una conversazione in ambiente rumoroso). Facilmente, quindi, potrà giungere al destinatario in modo imperfetto.
Come se non bastasse, una volta raggiunto il destinatario, il messaggio, per essere compreso, necessiterà di un ulteriore e complesso processo di elaborazione da parte del ricevente.
Se ne deduce che ciascun mittente – se vuole conseguire il suo scopo ed essere efficace nella sua esposizione, riducendo a priori i possibili rischi di fraintendimento o non comprensione – deve conoscere e comprendere a priori tutte queste caratteristiche della comunicazione, in maniera da garantire il più possibile il suo approdo efficace alla destinazione finale. Destinazione che – nel caso la comunicazione sia di tipo tecnico – è definibile come la componente logico-razionale della mente del destinatario.
Essere consapevoli di ciascuno di questi meccanismi, inoltre, non serve solo per acquisire leadership o vendere bene, ma anche e soprattutto per lavorare meglio ogni giorno.
E’ dunque importante che questo tipo di competenza – conforme tra l’altro a quanto richiesto dalle normative – diventi progressivamente sempre più patrimonio di base dei professionisti dei settori tecnici ed organizzativi.
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Approfondimenti:

Robert Dilts – Creare Modelli con la PNL – Ed. Astrolabio, 2003.
Shelle Rose Charvet – Le parole della Mente: eccellere nel linguaggio di Influenza – Ed. FrancoAngeli, 2013.
Oren Klaff – Pitch Anything: la presentazione perfetta – Ed. ROI Edizioni, 2017.
Daniel Goleman – Lavorare con Intelligenza Emotiva – Ed. BUR, 1998.
Paolo Borzacchiello – PNL per la vendita – Ed. Alessio Roberti Editore, 2015.
Giulio Destri – Manuale di PNL per la pratica nella Vita Professionale – Ed. Amazon, 2016.